L'articolo 328 del codice penale regola il sanzionamento dei reati di rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio, scissi in due reati distinti. Il primo comma dell'articolo regola, appunto, il reato di rifiuto d'atto d'ufficio. Il secondo comma invece, si occupa di definire il reato di omissione e regolarne le sanzioni relative. L'articolo 328 mira a sanzionare l'inerzia dei pubblici uffici, nel momento in cui essi non rispondono alle richieste effettuate dai cittadini o altri pubblici uffici. La normativa in oggetto è applicabile sia ai Pubblici Ufficiali che ad ogni pubblico dipendente, che si rifiuti o ometta di esercitare le sue mansioni.
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